Capita spesso che, in sede di separazione o divorzio, il coniuge obbligato a pagare l’assegno di mantenimento vanti a sua volta dei crediti economici nei confronti dell’ex partner.
Ad esempio: “Ti devo 500€ di mantenimento, ma tu me ne devi 300€ per un debito passato, quindi ti verso solo la differenza”.
👉 Si può fare? Assolutamente NO
A fare chiarezza su questo delicato tema è intervenuto il Tribunale di Catanzaro (sentenza n. 1417 del 21 aprile 2026), che ha ribadito un principio fondamentale a tutela della famiglia e dei figli.
💡 Il principio chiave
I crediti derivanti dall’assegno di mantenimento (sia per il coniuge che per i figli) godono di una tutela speciale e intensa, del tutto simile a quella prevista per i crediti alimentari.
Secondo i giudici:
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🚫 Divieto di compensazione: Chi deve pagare il mantenimento non può ridurne o azzerarne l’importo opponendo “crediti compensativi” personali.
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❌ Nessun automatismo per le prestazioni diverse: Se versi somme o compi prestazioni differenti da quelle stabilite dal giudice, queste non sostituiscono automaticamente l’assegno dovuto, a meno che non ci sia un accordo specifico e scritto tra le parti.
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🎯 Funzione vitale: La legge vuole garantire che le risorse destinate ai bisogni essenziali e quotidiani del beneficiario (e soprattutto dei figli) siano effettivamente e immediatamente disponibili. Il debito di mantenimento resta quindi integralmente esigibile.
⚖️ Il consiglio dell’esperto
L’obbligo di mantenimento risponde a un principio di indisponibilità: le somme non possono essere oggetto di cessione, né di compensazione arbitraria. Agire di testa propria riducendo l’assegno espone il coniuge obbligato a gravi rischi, sia in sede civile (precetti, pignoramenti) che in sede penale.
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💼 Avvocato Alfredo Di Costanzo
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