Nel processo penale minorile esiste uno strumento centrale, spesso poco compreso: il perdono giudiziale.
È disciplinato dall’art. 169 del codice penale e consente al giudice di non applicare la pena nei confronti del minorenne, anche in presenza di accertamento di responsabilità.
Non si tratta di un’assoluzione, né di una forma di impunità. Il fatto rimane accertato. La differenza è che lo Stato, in presenza di determinati presupposti, sceglie consapevolmente di non punire.
La logica è quella propria del sistema minorile: non repressione, ma finalità educativa e rieducativa.
I presupposti applicativi sono precisi
Innanzitutto, il limite edittale: il perdono giudiziale è concedibile per reati che rientrano entro determinate soglie di pena.
In secondo luogo, la personalità del minore. Il giudice valuta se si tratta di un episodio occasionale oppure di un comportamento inserito in un contesto di devianza più strutturata.
È poi essenziale la prognosi: il giudice deve ritenere che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati. Questo è il vero cuore dell’istituto.
La decisione si fonda quindi su una valutazione complessiva che tiene conto del contesto familiare, del percorso scolastico, delle relazioni sociali e del grado di consapevolezza maturato rispetto al fatto commesso.
Non è un automatismo. È una scelta discrezionale, motivata, che richiede un’attenta istruttoria.
Sul piano degli effetti, il perdono giudiziale comporta l’esclusione della pena e impedisce che il minore subisca le conseguenze tipiche di una condanna.
Questo ha un impatto decisivo sul suo futuro, perché evita la cristallizzazione di uno stigma penale in una fase ancora in formazione della personalità.
È importante distinguere il perdono giudiziale da altri istituti del processo minorile
Non è la messa alla prova, che presuppone un percorso trattamentale e si conclude con l’estinzione del reato in caso di esito positivo.
Non è l’irrilevanza del fatto, che esclude la punibilità per particolare tenuità e occasionalità.
Non è un’assoluzione, perché la responsabilità viene comunque accertata.
È, piuttosto, uno strumento intermedio: afferma la responsabilità ma esclude la sanzione, in funzione di un obiettivo educativo.
In definitiva, il perdono giudiziale rappresenta una delle espressioni più chiare della differenza tra diritto penale ordinario e diritto penale minorile.
Nel primo, la pena è la risposta al reato. Nel secondo, la risposta è costruita sulla persona.
Ed è proprio in questa prospettiva che il giudice, quando ne ricorrono i presupposti, può scegliere di non punire, ma di responsabilizzare.
Questo è il senso del perdono giudiziale.
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